Separazione consensuale e divorzio

CHE COSA È E A CHE COSA SERVE :

Con la legge 162/2014 entrata in vigore il 11/12/2014, il cittadino può procedere alla separazione consensuale o al divorzio dinanzi all´ufficiale di stato civile del comune di residenza o di celebrazione del matrimonio.

Non è possibile ricorrere a questa procedura semplificata in presenza:
– di figli minori;
– di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap o incapaci.

COSA OCCORRE FARE PER :

Le parti devono trasmettere all´ufficio di stato civile il modello riportato in allegato, che deve essere sotoscritto da ciascuna delle parti dinanzi all´Ufficiale di Stato Civile, allegando un documento di riconoscimento. L´ufficio di stato civile verificherà le dichiarazioni rese e la possibilità di poter procedere. Se sussistono le condizioni stabilite per legge l´ufficio di stato civile concorderà con le parti un appuntamento per la sottoscrizione dell´accordo di separazione consensuale o di divorzio. In tale giorno l´ufficiale di stato civile inviterà le parti a presentarsi ad un nuovo appuntamento, che dovrà essere fissato non prima di 30 gg. per la sottoscrizione di conferma dell´accordo. La mancata sottoscrizione di conferma dell´accordo comporterà l´annullamento di tutto il procedimento. Le parti potranno avvalersi dell´assistenza facoltativa di un avvocato, il quale non dovrà redigere alcun provvedimento scritto da registrare nei registri di stato civile.

QUANDO :

lunedì ­dalle ore 9.00 alle ore 12.30, mercoledì ­ e venerdì dalle 10.30 alle 13.30 – ­ giovedì dalle 16.30 alle 18.00

TEMPI :

Come sopra indicato.

COSTI :

€ 16.00 da corrisponde alla sottoscrizione dell´accordo di separazione consensuale e divorzio

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