Rimborsi – Ravvedimento operoso – Accertamento con adesione – Autotutela

CHE COSA È E A CHE COSA SERVE :

Il contribuente, nell´ambito dei limiti e delle modalità consentite dalla vigente normativa, può richiedere per sanare eventuali irregolarità  in merito a tributi comunali  di accedere agli istituti previsti in materia di rimborsi (entro cinque anni dal pagamento del tributo), ravvedimento operoso(possibilità di sanare errori entro un anno dall´obbligazione del tributo) , accertamento con adesione (possibilità di aderire all´accertamento eseguito entro 60 giorni dalla notifica dell´atto e conseguente riduzione della sanzione ad ¼)  ed autotutela (possibilità di richiedere l´annullamento atto amministrativo qualora siano riscontrati evidenti errori).

COSA OCCORRE FARE PER :

L’Ufficio Tributi, nell’ambito della gestione complessiva e integrata dell’imposizione tributaria locale, fornisce ai cittadini i seguenti servizi: – Rimborsi – Ravvedimento operoso – Accertamento con adesione – Autotutela Possono fare richiesta di accedere ai servizi suindicati tutti i contribuenti che lo ritengano opportuno ai quali sia consentito dalle disposizioni di legge relative.

1. RIMBORSI Il contribuente ha diritto a richiedere il rimborso dei tributi non dovuti entro il 3° anno dall’avvenuto pagamento del tributo stesso. L’Ufficio provvederà alla liquidazione del tributo non dovuto maggiorata dell’interesse legale maturato dalla data di presentazione della richiesta di rimborso. La richiesta di rimborso dovrà essere presentata presso l’Ufficio Tributi allegando la documentazione necessaria a comprovare il diritto allo stesso.

2. RAVVEDIMENTO OPEROSO Il contribuente che entro un anno si accorge di avere commesso errori nelle proprie dichiarazioni e versamenti può regolarizzare la propria posizione effettuando l’adempimento omesso o irregolare, e versando una sopratassa. La domanda in carta libera deve contenere: – i dati del contribuente: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale ed indirizzo; – l’annualità ed il tributo per i quali si intende utilizzare lo strumento del ravvedimento operoso; – la motivazione del ravvedimento operoso. La domanda deve essere corredata dalle copie dei versamenti eseguiti. Il modulo è disponibile presso l’Ufficio Tributi e sul sito internet del Comune.

3. ACCERTAMENTO CON ADESIONE Il contribuente, a seguito dell’avvenuta notifica di un avviso di accertamento da parte del Comune, oppure nel caso di accessi, ispezioni o verifiche effettuati da incaricati dell’Amministrazione Comunale, può proporre istanza di accertamento con adesione entro 60 gg. dalla notifica dell’atto. Con l’accoglimento dell’istanza l’Amministrazione concede una riduzione delle sanzioni pari ad un quinto del minimo di quelle stabilite per legge. I tributi per i quali è ammessa l’applicazione dell’accertamento con adesione sono: – ICI – Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni – TOSAP – TARSU L’accertamento con adesione ha la finalità di evitare il ricorso a procedimenti giudiziari ordinari. Pertanto, se il contribuente fa ricorso contro atti dell’Amministrazione presso la Commissione Tributaria, questo comporta la rinuncia alla domanda di accertamento con adesione, anche quando già proposta. L’eventuale rifiuto della domanda di accertamento con adesione da parte dell’Ufficio Tributi lascia al contribuente la possibilità di ricorrere presso la Commissione Tributaria secondo i termini previsti dalla legge. Il Regolamento Comunale relativo è disponibile presso l’Ufficio Tributi e sul sito internet del Comune.

4. AUTOTUTELA Il contribuente potrà rivolgersi all’Ufficio Tributi al fine di far annullare l’atto amministrativo qualora vi siano nell’atto: errore di persona, evidente errore logico o di calcolo, erore sul presupposto della tassa, doppia imposizione, mancata considerazione di pagamenti di imposte o tasse regolarmente eseguiti, mancanza di documentazione successivamente sanata entro i termini di decadenza, sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni, o regimi agevolativi negati con l’atto ed errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall’Amministrazione. Documenti occorrenti: – richiesta di annullamento o di rinuncia da indirizzare all’Ufficio che ha emesso l’atto, redatta in carta libera ed indicante le motivazioni per le quali si chiede l’annullamento o la rinuncia. L’istanza di autotutela non impedisce al contribuente di ricorrere anche presso l’organo giurisdizionale competente. Il Regolamento comunale relativo è disponibile presso l’Ufficio Tributi e sul sito internet del Comune.

QUANDO :

lunedì ­dalle ore 10.30 alle ore 12.30, mercoledì ­ e venerdì dalle 10.30 alle 13.30 – ­ giovedì dalle 16.30 alle 18.00 –

COSTI :

Nessun costo per l’utente relativamente alla modulistica.

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