AGEVOLAZIONI PER LA PROMOZIONE DELL’ECONOMIA LOCALE
AGEVOLAZIONI PER LA PROMOZIONE DELL’ECONOMIA LOCALE MEDIANTE LA RIAPERTURA E L’AMPLIAMENTO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZI
L’articolo 30-ter del Decreto Crescita (D.L. 30 aprile 2019 n.34, convertito in Legge il 27 Giugno 2019) ha previsto “Agevolazioni per la promozione dell’economia locale mediante la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi”, consistenti nell’erogazione di un contributo per l’anno nel quale avviene la riapertura o l’ampliamento degli esercizi sotto elencati (“Attività ammesse”) e per i tre anni successivi.
L’importo del contributo massimo erogabile, nella misura determinata dalla Giunta Comunale, è rapportato alla somma dei tributi comunali dovuti dall’esercente e regolarmente versati nell’anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta.
LE ATTIVITÀ AMMESSE a beneficiare delle agevolazioni per la promozione dell’economia locale tramite la riapertura di esercizi chiusi da almeno 6 mesi e l’ampliamento delle attività già esistenti, devono appartenere ai seguenti settori:
- Artigianato
- Turismo
- Commercio al dettaglio, limitatamente ai soli “esercizi di vicinato” e alle “medie strutture di vendita” di cui all’art. 4 comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. n. 114 del 1998, compresa la somministrazione di alimenti e bevande
- Fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero.
NON POSSONO BENEFICIARE DELLE AGEVOLAZIONI:
- Coloro che subentrano a qualunque titolo, in attività già esistenti e precedentemente interrotte;
- Le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un’attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile;
- Le attività “compro oro”, le sale scommesse o quelle che al loro interno hanno apparecchi di intrattenimento.
La richiesta di contributo è da presentare dal 1° Gennaio al 28 Febbraio di ogni anno al Comune dove è ubicato l’esercizio. L’agevolazione è prevista con decorrenza dal 2020.
Per gli esercizi ubicati nel Comune di Sovico, le domande redatte sul modello allegato, possono essere inviate tramite le seguenti modalità:
- posta elettronica certificata al seguente indirizzo: comune.sovico@pec.regione.lombardia.it
- raccomandata A/R indirizzata al Comune di Sovico – Piazza A. Riva n. 10 – 20845 SOVICO (MB)
- consegna a mano all’ufficio Protocollo del Comune di Sovico
La contribuzione in argomento è soggetta al regime “de minimis” di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 ed inoltre non è cumulabile con altre agevolazioni aventi la medesima finalità previste da altre normative statali o regionali.
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