CANONE UNICO PATRIMONIALE

CANONE UNICO PATRIMONIALE – ANNO 2023

Dal 1° gennaio 2021 la Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020-2022) ha previsto l’istituzione del Canone Unico Patrimoniale (articolo 1 – commi da 816 a 847).

Il Canone Unico Patrimoniale, in sintesi, sostituisce:

  • la Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
  • l’Imposta Comunale sulla Pubblicità e il Diritto sulle Pubbliche Affissioni (ICP/DPA);
  • limitatamente ai casi di occupazioni temporanee delle aree destinate a mercati, la Tassa rifiuti giornaliera (TARIG).

Con delibera di Consiglio comunale n. 12 del 30/03/2021 è stato approvato il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria.

Con delibera di Consiglio comunale n. 13 del 30/03/2021 è stato approvato il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati ai mercati.

Con delibera di Giunta comunale n. 16 del 31/03/2021 sono state approvate le tariffe in vigore per l’anno 2021 successivamente rettificate con delibera di Giunta Comunale n° 17 del 08/04/2021.

Con delibera di Giunta comunale n. 43 del 26/05/2022 sono state confermate per l’anno 2022 le tariffe in vigore per l’anno 2021.

La gestione delle entrate relative alle diverse componenti del Canone Unico Patrimoniale è affidata, a far tempo dal 1° Aprile 2022 alla:

SARONNO SERVIZI Spa

Sportello a Triuggio in via Taverna 57/59 c/o Centro Servizi Elisir

Lunedì dalle 10.00 alle ore 12.00 – Venerdì dalle ore 14.00 alle ore 16.00

Tel 02- 96288230- 242

canoneunico@saronnoservizi.itaffissioni@saronnoservizi.it

Sito: www.saronnoservizi.it

 

ESENZIONE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA DEHORS

(ART. 1, COMMA 22 QUINQUIES DEL DECRETO MILLEPROROGHE CONVERTITO IN LEGGE)

La norma, approvata in Senato, proroga ulteriormente, fino al 31 dicembre 2023, l’applicazione delle misure di semplificazione per i pubblici esercizi di cui all’articolo 9 ter, comma 5, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, salva disdetta dell’interessato. Pertanto, fino al 31 dicembre 2023, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei titolari di pubblici esercizi, di strutture amovibili quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 del Codice dei beni culturali di cui al D.lgs n. 42/2004 ed è disapplicato il limite temporale di cui all’articolo 6, c. 1, lettera e-bis), del DPR n. 380/2001.